L’istituto dell’accesso civico, già previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è stato significativamente modificato dalle disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (correttivo sia del D.Lgs. 33/2013, sia della Legge 190/2012), che ha introdotto l’accesso civico generalizzato.
Per effetto delle suddette modifiche, occorre distinguere tra le seguenti tipologie di accesso:

  • ACCESSO CIVICO SEMPLICE

    Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
    L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

    Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
    L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.